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REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Approvato con del. n. 5 dal Consiglio di Istituto in data 06/11/2025

Descrizione

Ai sensi del recente aggiornamento delle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo (decreto n. 18 del 13/01/2021) si adotta il seguente regolamento.

1) Introduzione al regolamento

L’uso intensivo delle nuove tecnologie da parte delle giovani generazioni, ha reso il bullismo un fenomeno in espansione, che va a colpire ed interessare in modo trasversale tutta la società indipendentemente dal ceto e dalle condizioni economiche, dal livello culturale, dal genere e dalle competenze personali. Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo tutti gli studi svolti in diversi ambiti a livello internazionale, hanno evidenziato che l’unica arma davvero efficace per contrastarlo è la prevenzione, attraverso un approccio integrato di responsabilizzazione delle principali agenzie educative, la famiglia e la scuola. Quest’ultima, presidio di legalità, attraverso l’azione educativa e formativa rappresenta la più importante risorsa per il conseguimento degli obiettivi della lotta al bullismo e al cyberbullismo:

“… alle scuole, infatti, in quanto istituzioni poste al conseguimento delle finalità educative, è affidato il compito di individuare e di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, qualora siano già presenti, e di realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie, in risposta alle necessità individuate”.
(da Linee di orientamento MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo)

Il nostro Liceo si impegna a promuovere un clima educativo positivo, basato sul rispetto reciproco, sulla solidarietà, sull’ascolto e sulla valorizzazione delle diversità. In particolare, il presente Regolamento dà attuazione alla:

  • Legge n. 71/2017 (“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”)
  • Linee di orientamento del MIUR per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo;
  • Regolamento d’Istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità.

2) Cos’è il bullismo

È un atto aggressivo, psicologico o fisico, ripetuto nel tempo, condotto da un individuo o da un gruppo di persone (che si considerano “più potenti”) contro una vittima che non riesce a difendersi (percepita “più debole”).
Caratteristiche del bullismo:

  • Intenzionalità
  • Ripetizione (persistenza nel tempo)
  • Squilibrio di potere nella relazione

Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del bullo, della vittima e anche di chi assiste, gli spettatori.

Il bullo in genere si rappresenta ed è riconosciuto più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, e insieme difficoltà nell’autocontrollo e nel rispetto delle regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.

La vittima subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l’aspetto fisico, la religione, l’orientamento sessuale, la provenienza sociale, l’etnia, la disabilità, il rendimento scolastico); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa ed insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l’esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade.

I testimoni: spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei, individuabili come spettatori passivi, che non intervengono per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza, o difensori, che si schierano a sostegno della vittima.

Il fenomeno può assumere forme differenti:

  • bullismo diretto: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico (calci, pugni, graffi, etc.), verbale (derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, etc.), strumentale (furto/danneggiamento di beni, estorsione, etc.), psicologico (ferite morali, induzione di forte disagio, etc.) o manipolativo (rottura delle reti sociali/amicali della vittima).
  • bullismo indiretto: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l’esclusione dal gruppo, l’isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (bullismo sociale), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (bullismo manipolativo)

3) Cos’è il cyberbullismo

Il cyberbullismo è una azione aggressiva intenzionale e ripetuta nel tempo, agita da un individuo o da un gruppo di persone utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi.

Il cyberbullismo, come il bullismo tradizionale, è considerato un fenomeno di natura socio- relazionale che prevede un’asimmetria della relazione tra coetanei, ma si differenzia per diversi elementi.
Caratteristiche distintive del cyberbullismo:

  • l’anonimato reso possibile, ad esempio, attraverso l’utilizzo di uno pseudonimo o di un
    nickname
  • l’assenza di relazione e di contatto diretto tra bullo e vittima. Nel bullo può contribuire a diminuire il livello di consapevolezza del danno arrecato: nella la vittima può compromettere la capacità di difendersi o, addirittura, di individuare il bullo
  • mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito il che abbassa i suoi livelli di inibizione e autocontrollo
  • l’assenza di limiti spazio-temporali: a differenza del bullismo tradizionale, che è limitato a contesti fisici e specifici momenti, il cyberbullismo si estende virtualmente e non ha un orario di fine, rendendo quasi impossibile per la vittima trovare un luogo sicuro o un momento di sollievo.
  • spettatori infiniti: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyber bullismo le seguenti situazioni:

  • Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
  • Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi
  • Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
  • Denigrazione: pubblicazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet
  • Outing: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato
    creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
  • Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con
    l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
  • Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line
  • Sexting: invio di messaggi privi di autorizzazione da parte della vittima via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale

4) Riferimenti legislativi

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto dagli artt. del Codice Penale:

  • 581 (reato di percosse);
  • 582 (reato di lesione);
  • 586 (reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto);
  • 595 (reato di diffamazione);
  • 600 ter comma 3 (pornografia minorile);
  • 600 quater (reato di pedopornografia);
  • 612 (reato di minaccia);
  • 612 bis (reato di atti persecutori-stalking);
  • 635 (reato di danneggiamento);
  • 660 (reato di molestie o disturbo alle persone ed altre fattispecie)
  • dagli artt. 331-332-333-361;

Responsabilità penale:
Art. 98 del Codice Penale: E’ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è “diminuita”. La responsabilità penale è personale e pertanto risponderà dell’illecito penale esclusivamente l’autore del reato. Dai 14 anni si è imputabili a meno che lo studente/essa non sia in grado di intendere e di volere.

Così come previsto dagli artt. del Codice Civile:

  • dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051;

Responsabilità civile genitori, docenti e personale Ata:

Art. 2043 del Codice Civile: Risarcimento per fatto illecito.
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2048 del Codice Civile: Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Così come previsto da:

  • legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
  • Nuove Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017.

5) Responsabilità delle varie figure scolastiche

Il nostro istituto ha previsto un Team Antibullismo costituito dal Dirigente scolastico, dal referente per il bullismo-cyberbullismo, dall’animatore digitale e dalle altre professionalità eventualmente presenti all’interno della scuola (es. psicologo, pedagogista).

Il Dirigente Scolastico

  • Individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo e un team antibullismo da esso coordinato;
  • coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell’area dell’informatica, partendo dall’utilizzo sicuro di Internet a scuola;
  • prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di
    prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
  • promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
  • favorisce la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
  • prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze
    necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Il referente di bullismo e cyberbullismo

  • Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d’istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
  • coordina, con il supporto dell’equipe antibullismo, le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
  • si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia per realizzare un progetto di prevenzione.

Il Collegio Docenti

  • Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Il Consiglio di Classe

  • Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all’approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
  • favorisce un clima collaborativo all’interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
  • propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I docenti

  • Intraprendono azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
  • valorizzano nell’attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I genitori

  • Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
  • sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
  • vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra depressione, ansia o paura);
  • conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
  • conoscono i regolamenti scolastici ed educano i propri figli ad osservarli e rispettarne i principi;
  • conoscono le sanzioni previste dal regolamento di disciplina della scuola.

Gli alunni

  • Conoscono e rispettano i regolamenti scolastici con particolare riferimento a quello per la prevenzione ed il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
  • sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire il miglioramento del clima relazionale;
  • possono operare come tutor per altri studenti;
  • imparano le regole basilari per rispettare gli altri quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social ed all’uso degli strumenti digitali in genere;
  • non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere i cellulari e rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche, o comunque all’interno della scuola, mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici personali, immagini, filmati o registrazioni vocali, come stabilito dal regolamento di disciplina della scuola e dalla Circolare Ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025, la quale dal 1° settembre 2025 vieta di usare il cellulare in tutto il tempo scuola all’interno degli edifici scolastici (compresa la ricreazione) e all’esterno durante gli spostamenti e le uscite didattiche.
  • conoscono le sanzioni previste dal regolamento di disciplina della scuola in merito alla raccolta ed alla diffusione di immagini, filmati o registrazioni vocali.

6) Cosa fa la scuola, azioni e sanzioni

Il nostro istituto si adopera per prevenire e contrastare il fenomeno di bullismo e cyberbullismo attraverso interventi di natura educativa, e si organizza per saper gestire gli episodi che potrebbero verificarsi, seguendo le giuste strategie, facendo conoscere e combattendo il bullismo e il cyberbullismo in tutte le sue forme.
Qualora si verifichino episodi acuti di bullismo, la prima azione è orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe.

La scuola adotta sanzioni disciplinari conseguenti all’atto di bullismo o di cyberbullismo che ne riflettono la gravità e che attestano che bullismo e cyberbullismo non sono in nessun caso accettati. Il provvedimento disciplinare sarà teso alla rieducazione ed al recupero della persona responsabile. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori.

Va sottolineato che, a seconda della casistica, possono esservi delle implicazioni di natura sia civile che penale di cui i responsabili di bullismo/cyberbullismo spesso non sono del tutto consapevoli. Pertanto l’alleanza fra genitori/tutori e comunità educante/scuola è fondamentale per contrastare tali comportamenti. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi comportamenti errati, mostri atteggiamenti oppositivi, inadeguatezza o debolezza educativa, o comunque sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune di residenza e/o alle autorità competenti.

Procedure scolastiche in caso di atti di bullismo o cyberbullismo

AZIONE

PERSONE COINVOLTE

ATTIVITÀ

1.SEGNALAZIONE
ai componenti del Team antibullismo

Insegnanti Educatori Alunni Genitori Personale ATA

Le persone coinvolte segnalano al team antibullismo comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo

2. INFORMAZIONE IMMEDIATA AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Referente/Team antibullismo

Il Dirigente viene informato tempestivamente dal team antibullismo e attiva la fase successiva (raccolta informazioni)

3.RACCOLTA INFORMAZIONI

Referente/Team antibullismo Dirigente o delegato Insegnanti Educatori

Genitori Personale ATA

Raccogliere, verificare e valutare le informazioni attraverso colloqui con tutti i protagonisti possibilmente entro 24-48 ore da parte del Dirigente Scolastico, del team antibullismo ed eventualmente della psicologa di istituto.

4. ACCERTAMENTO DI EFFETTIVO EPISODIO DI BULLISMO O CYBERBULLISMO E GESTIONE DEL CASO DA PARTE DEL TEAM

Referente/Team antibullismo Dirigente o delegato

Richiedere informazioni o segnalare alle autorità competenti l’episodio accaduto

5. INTERVENTI EDUCATIVI

Referente/Team antibullismo Insegnanti Educatori Coordinatori Consiglio di classe Alunni
Genitori Psicologi
Dirigente o delegato

  • Incontri con gli alunni coinvolti
  • Interventi/discussione in classe
  • Informare e coinvolgere i genitori
  • Responsabilizzare gli alunni coinvolti
  • Ri/stabilire regole di comportamento in classe
  • Counseling

6. INTERVENTI DISCIPLINARI

Insegnanti Dirigente o delegato Consiglio di classe

Vedi quanto stabilito dai regolamenti di disciplina e di istituto.

7. MONITORAGGIO

Docenti del Consiglio di classe
Referente/Team antibullismo Dirigente o delegato

Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare, se il problema è risolto mantenendo un’attenzione e osservazione costante, oppure, se la situazione continua, proseguire con gli interventi (educativi e disciplinari).

Sanzioni disciplinari

Sulla base del Patto di Corresponsabilità tra l’Istituzione scolastica e le famiglie, la scuola si impegna, per fatti riconducibili a manifestazioni di bullismo e cyberbullismo, a prendere provvedimenti nel rispetto del Regolamento di Disciplina di Istituto.

7) Ulteriori misure a tutela delle vittime di cyberbullismo

Oscuramento del contenuto lesivo: il minore che abbia compiuto almeno 14 anni e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

Ammonimento del questore: fino a quando non è presentata querela per taluno dei reati cui agli artt. 594 (Ingiuria), 595 (Diffamazione) e 612 (Minaccia) del Codice Penale e all’art. 167 del Codice per la protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

8) Conclusioni

Il presente Regolamento è solo una delle azioni del processo antibullismo che il nostro Istituto ha adottato nella consapevolezza che, per fronteggiare il fenomeno, occorre mettere in atto molteplici strategie per il pieno successo della politica scolastica di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Allegati