Descrizione
Regolamento sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nella comunità scolastica
Premessa
L’Intelligenza Artificiale (IA) costituisce una risorsa innovativa e in costante evoluzione, capace di trasformare in modo significativo i processi di apprendimento, insegnamento e gestione scolastica. Il Liceo Artistico di Treviso, consapevole delle potenzialità e delle criticità connesse all’adozione di tali tecnologie, redige il presente regolamento al fine di promuoverne un utilizzo consapevole, etico e responsabile da parte di docenti, studenti e personale ATA. L’obiettivo è valorizzare i benefici dell’IA, riducendone i rischi e garantendo un ambiente educativo sicuro, inclusivo e culturalmente stimolante.
Art. 1 – Obiettivi
- Le presenti disposizioni hanno lo scopo di regolamentare l’utilizzo degli strumenti di IA, come definiti nell’art. 3, da parte del personale della scuola e degli studenti e nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della Legge 2025/132, del Regolamento 2016/679 e del DM 2025/166.
Art. 2 – Principi generali
- L’utilizzo dell’IA deve avvenire in modo trasparente e informato. Tutti gli utenti devono essere consapevoli della presenza e delle modalità di funzionamento degli strumenti di IA utilizzati.
- L’IA deve essere impiegata nel rispetto dei principi etici fondamentali, inclusi l’equità, l’imparzialità, la non discriminazione, la privacy e la sicurezza dei dati.
- Gli strumenti di IA sono concepiti come supporti per migliorare l’apprendimento, l’insegnamento e le attività amministrative, e non come sostituti dell’interazione umana, del pensiero critico o delle competenze professionali.
- L’utilizzo dell’IA deve favorire lo sviluppo di nuove competenze digitali e critiche, sia per gli alunni che per il personale scolastico.
- La protezione dei dati personali e sensibili è prioritaria. Ogni utilizzo di IA deve conformarsi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e alle normative vigenti in materia di privacy.
Art. 3 – Definizioni
- Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- Intelligenza artificiale: un sistema di machine learning progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.
- Agente (AI agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l’intervento umano in ambiente virtuale o fisico.
- Strumenti di IA: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all’interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.
- Sistema di IA ad alto rischio: sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall’Allegato III del Regolamento UE 2024/1689.
Art. 4 – Uso di strumenti di IA da parte dei docenti
- L’uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.
- L’utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all’età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
- La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all’adozione dei materiali didattici.
- L’uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure previste per l’adozione dei libri di testo.
- L’utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio di cui all’Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 è consentito solo nei limiti e con le procedure previste dal Regolamento UE 2024/1689 e dalle linee guida di cui al DM 166/2025.
- L’utilizzo di Agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.
- La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.
Art. 5 – Uso di strumenti di IA per attività istituzionali
- L’uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
- La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l’utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l’IA per crearli.
- La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.
- L’utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico.
- L’utilizzo di Agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.
Art. 6 – Uso di strumenti di IA da parte delle studentesse e degli studenti
- L’uso diretto degli strumenti di IA da parte delle studentesse e degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.
- Le studentesse e gli studenti, nell’uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell’uso al di fuori di essa.
- La produzione di materiali a fini didattici con l’uso dell’IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l’insegnante.
- La studentessa/lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.
- Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l’utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.
Art. 7 – Privacy e Sicurezza dei Dati
- Ogni utilizzo di strumenti di IA deve essere pienamente conforme al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – Reg. UE 2016/679) e alla normativa nazionale vigente.
- È vietato inserire dati personali, sensibili o giudiziari delle studentesse e degli studenti, del personale o di terzi in strumenti di IA non preventivamente autorizzati dall’Istituto e per i quali non sia stata effettuata una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA), ove richiesta.
- L’Istituto privilegerà l’adozione di strumenti di IA che garantiscano elevati standard di sicurezza, protezione dei dati e conformità alle normative sulla privacy, possibilmente con server localizzati all’interno dell’UE.
- Ove possibile, i dati utilizzati con strumenti di IA dovranno essere anonimizzati o pseudonimizzati per minimizzare i rischi legati alla protezione dei dati.
Art. 8 – Formazione del personale sull’Intelligenza Artificiale
- La scuola promuove percorsi di formazione per docenti, personale ATA e studenti sull’uso sicuro e responsabile degli strumenti di IA, sull’etica e sulla prevenzione di plagio e abusi. È auspicabile la collaborazione con università e/o esperti esterni per un aggiornamento continuo.
Art. 9 – Sanzioni
- La violazione delle disposizioni del presente regolamento da parte delle studentesse e degli studenti sarà considerata un’infrazione disciplinare e sarà sanzionata in conformità al Regolamento di Disciplina in vigore, in base alla gravità della violazione.
- La violazione delle disposizioni del presente regolamento da parte del personale docente e ATA sarà considerata un’infrazione e potrà comportare provvedimenti disciplinari in conformità alle normative contrattuali e legislative vigenti. È vietato utilizzare l’IA per sorvegliare studenti, raccogliere dati biometrici o sensibili o creare profilazioni non autorizzate.
Art. 10 – Aggiornamento del Regolamento
- Il presente regolamento sarà oggetto di revisione periodica da parte del Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto, per adattarsi all’evoluzione tecnologica, normativa e alle esigenze della comunità scolastica.
- Eventuali modifiche o integrazioni saranno comunicate a tutto il personale, agli alunni e alle famiglie.
Art. 11 – Disposizioni Finali
- Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data della sua adozione da parte del Consiglio d’Istituto.
- Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito web dell’Istituto e affissa all’albo.
