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Regolamento Intelligenza Artificiale

Regolamento per l’uso etico e sicuro dell’IA nel Liceo Artistico di Treviso: trasparenza, tutela dati, responsabilità, formazione e sanzioni, con aggiornamenti.

Descrizione

Regolamento sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nella comunità scolastica

Premessa
L’Intelligenza Artificiale (IA) costituisce una risorsa innovativa e in costante evoluzione, capace di trasformare in modo significativo i processi di apprendimento, insegnamento e gestione scolastica. Il Liceo Artistico di Treviso, consapevole delle potenzialità e delle criticità connesse all’adozione di tali tecnologie, redige il presente regolamento al fine di promuoverne un utilizzo consapevole, etico e responsabile da parte di docenti, studenti e personale ATA. L’obiettivo è valorizzare i benefici dell’IA, riducendone i rischi e garantendo un ambiente educativo sicuro, inclusivo e culturalmente stimolante.

Art. 1 – Obiettivi

  1. Le presenti disposizioni hanno lo scopo di regolamentare l’utilizzo degli strumenti di IA, come definiti nell’art. 3, da parte del personale della scuola e degli studenti e nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della Legge 2025/132, del Regolamento 2016/679 e del DM 2025/166.

Art. 2 – Principi generali

  1. L’utilizzo dell’IA deve avvenire in modo trasparente e informato. Tutti gli utenti devono essere consapevoli della presenza e delle modalità di funzionamento degli strumenti di IA utilizzati.
  2. L’IA deve essere impiegata nel rispetto dei principi etici fondamentali, inclusi l’equità, l’imparzialità, la non discriminazione, la privacy e la sicurezza dei dati.
  3. Gli strumenti di IA sono concepiti come supporti per migliorare l’apprendimento, l’insegnamento e le attività amministrative, e non come sostituti dell’interazione umana, del pensiero critico o delle competenze professionali.
  4. L’utilizzo dell’IA deve favorire lo sviluppo di nuove competenze digitali e critiche, sia per gli alunni che per il personale scolastico.
  5. La protezione dei dati personali e sensibili è prioritaria. Ogni utilizzo di IA deve conformarsi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e alle normative vigenti in materia di privacy.

Art. 3 – Definizioni

  1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
    1. Intelligenza artificiale: un sistema di machine learning progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.
    2. Agente (AI agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l’intervento umano in ambiente virtuale o fisico.
    3. Strumenti di IA: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all’interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.
    4. Sistema di IA ad alto rischio: sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall’Allegato III del Regolamento UE 2024/1689.

Art. 4 – Uso di strumenti di IA da parte dei docenti

  1. L’uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.
  2. L’utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all’età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
  3. La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all’adozione dei materiali didattici.
  4. L’uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure previste per l’adozione dei libri di testo.
  5. L’utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio di cui all’Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 è consentito solo nei limiti e con le procedure previste dal Regolamento UE 2024/1689 e dalle linee guida di cui al DM 166/2025.
  6. L’utilizzo di Agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.
  7. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

Art. 5 – Uso di strumenti di IA per attività istituzionali

  1. L’uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
  2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l’utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l’IA per crearli.
  3. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.
  4. L’utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico.
  5. L’utilizzo di Agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.

Art. 6 – Uso di strumenti di IA da parte delle studentesse e degli studenti

  1. L’uso diretto degli strumenti di IA da parte delle studentesse e degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.
  2. Le studentesse e gli studenti, nell’uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell’uso al di fuori di essa.
  3. La produzione di materiali a fini didattici con l’uso dell’IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l’insegnante.
  4. La studentessa/lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.
  5. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l’utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

Art. 7 – Privacy e Sicurezza dei Dati

  1. Ogni utilizzo di strumenti di IA deve essere pienamente conforme al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – Reg. UE 2016/679) e alla normativa nazionale vigente.
  2. È vietato inserire dati personali, sensibili o giudiziari delle studentesse e degli studenti, del personale o di terzi in strumenti di IA non preventivamente autorizzati dall’Istituto e per i quali non sia stata effettuata una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA), ove richiesta.
  3. L’Istituto privilegerà l’adozione di strumenti di IA che garantiscano elevati standard di sicurezza, protezione dei dati e conformità alle normative sulla privacy, possibilmente con server localizzati all’interno dell’UE.
  4. Ove possibile, i dati utilizzati con strumenti di IA dovranno essere anonimizzati o pseudonimizzati per minimizzare i rischi legati alla protezione dei dati.

Art. 8 – Formazione del personale sull’Intelligenza Artificiale

  1. La scuola promuove percorsi di formazione per docenti, personale ATA e studenti sull’uso sicuro e responsabile degli strumenti di IA, sull’etica e sulla prevenzione di plagio e abusi. È auspicabile la collaborazione con università e/o esperti esterni per un aggiornamento continuo.

Art. 9 – Sanzioni

  1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento da parte delle studentesse e degli studenti sarà considerata un’infrazione disciplinare e sarà sanzionata in conformità al Regolamento di Disciplina in vigore, in base alla gravità della violazione.
  2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento da parte del personale docente e ATA sarà considerata un’infrazione e potrà comportare provvedimenti disciplinari in conformità alle normative contrattuali e legislative vigenti. È vietato utilizzare l’IA per sorvegliare studenti, raccogliere dati biometrici o sensibili o creare profilazioni non autorizzate.

Art. 10 – Aggiornamento del Regolamento

  1. Il presente regolamento sarà oggetto di revisione periodica da parte del Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto, per adattarsi all’evoluzione tecnologica, normativa e alle esigenze della comunità scolastica.
  2. Eventuali modifiche o integrazioni saranno comunicate a tutto il personale, agli alunni e alle famiglie.

Art. 11 – Disposizioni Finali

  1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data della sua adozione da parte del Consiglio d’Istituto.
  2. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito web dell’Istituto e affissa all’albo.