Descrizione
Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto in data 06/06/2024, è pubblicato in considerazione dell’interesse principale alla tutela della salute di tutti coloro che frequentano la scuola, fumatori e non fumatori.
È appena il caso di sottolineare che la ratio della normativa non vuole avere carattere puramente coercitivo e repressivo, quanto piuttosto una connotazione educativa che si inquadra nell’ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.
Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 32 della Costituzione italiana;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 “divieto di fumare in determinati locali pubblici”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 “interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo”;
Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20; - Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 (tutela della salute dei non fumatori);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 “attuazione dell’art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori”;
- Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l’accertamento delle infrazioni e modulistica);Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute “indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori”;
- Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 “le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall’art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %”;
- Legge 18 marzo 2008, n. 75 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003”;
- D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 “Tutela della salute nelle scuole”
- Comma 1 – il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- Comma 2 – è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni
Scolastiche statali e paritarie…; - Comma 3 – chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all’art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni;
- Comma 4 – i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all’entrata del Bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell’attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall’utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;
- Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all’art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128).
Art. 2 – FINALITÀ
Il presente Regolamento si prefigge di:
- tutelare la salute di tutti gli utenti del Liceo Artistico di Treviso, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative;
- contribuire a diffondere la consapevolezza dei gravi rischi connessi all’esposizione al fumo;
- prevenire l’abitudine di fumare e incoraggiare i fumatori a smettere;
- fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
- far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013);
- promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall’istituzione scolastica;
- rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all’atto dell’iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l’inosservanza delle disposizioni dei minori.
Art. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE
È vietato fumare in tutti i locali delle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto in tutte le sue sedi.
È altresì vietato nei locali di cui sopra e nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola l’utilizzo di sigarette elettroniche.
Art. 4 – DESTINATARI
Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell’Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.
Art. 5 – INFORMAZIONE SUL DIVIETO DI FUMO
La divulgazione dell’informazione inerente il divieto di fumo nella scuola è affidata alla affissione in posizione facilmente individuabile di idonea cartellonistica, al Regolamento d’istituto ed eventuali note integrative (circolari) della Dirigente nonché all’attuazione di interventi educativi mirati da parte di docenti e/o di personale esperto.
La cartellonistica è rappresentata dal pittogramma che richiama la normativa di riferimento, l’indicazione delle sanzioni applicabili ai trasgressori e del nominativo del personale incaricato alla contestazione e verbalizzazione dell’infrazione, nonché del personale tenuto alla vigilanza.
Art. 6 – RESPONSABILI DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO
La Dirigente Scolastica è responsabile dell’osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA cui spetterà rilevare le violazioni, prestando particolare cura nella vigilanza, durante l’intervallo.
Chiunque riscontri un’infrazione deve darne immediatamente notizia al responsabile Preposto alla gestione dell’iter amministrativo individuato dalla Dirigente Scolastica.
Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dalla Dirigente, a norma dell’articolo 4 lettera b) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale Preposto all’applicazione del divieto non può rifiutare l’incarico (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013).
Il Responsabile Preposto viene incaricato ad inizio anno scolastico e resta in carica fino al termine dell’anno scolastico o fino a revoca dell’incarico da parte della Dirigente Scolastica.
Gli addetti alla vigilanza per ogni giorno e sede sono identificati ad inizio anno scolastico con la pubblicazione dei turni di sorveglianza e restano in carica fino al termine delle attività didattiche o fino a revoca dell’incarico da parte della Dirigente Scolastica.
Nell’esercizio delle sue funzioni, l’addetto alla vigilanza è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell’ambito scolastico.
In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:
- Art. 337 del Codice Penale – Resistenza a un pubblico ufficiale: “Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
- Art. 496 del Codice Penale – False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: “Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.
Art. 7 – PROCEDURA D’ACCERTAMENTO
Nei casi di violazione del divieto (art 3 co. I e II del presente regolamento), il responsabile Preposto di cui all’art. 6 procede alla contestazione previo accertamento della violazione e con la redazione in triplice copia del relativo verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell’amministrazione scolastica.
I moduli di contestazione sono tenuti a disposizione del Responsabile Preposto all’applicazione del divieto presso la segreteria didattica della scuola.
La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente da chi le rileva che deve trasmettere via mail al Responsabile Preposto i dati necessari per la redazione del verbale in duplice copia di cui una copia deve essere notificata al trasgressore a cura della scuola al suo domicilio entro 30 giorni dall’accertamento. Se il trasgressore maggiorenne è un alunno convivente con i genitori, la scuola comunicherà comunque il fatto alla famiglia, dandole informazioni sulla trasgressione e sulla sanzione comminata. In ogni caso il Preposto informa tempestivamente la Dirigente Scolastica.
Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, il Preposto, dopo aver proceduto all’accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale in triplice copia, notifica attraverso gli uffici scolastici la prima copia del verbale, entro 30 giorni dall’accertamento, ai genitori del trasgressore (responsabili per culpa in educando), brevi manu o per mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento,
Il trasgressore, a seguito della contestazione, ha diritto di far pervenire al Preposto incaricato qualunque pertinente dichiarazione a supporto delle sue ragioni.
Il Preposto provvede alla trasmissione immediata alla Dirigente Scolastica del verbale.
Entro 30 giorni dalla notificazione l’interessato, o il genitore, può far pervenire all’Autorità competente (Prefetto di Treviso) scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.
I soggetti tenuti ad effettuare il pagamento possono farlo come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo).
Una copia della ricevuta del versamento deve essere fatta pervenire presso la Segreteria dell’Istituto quale prova dell’effettuato pagamento, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, al fine di evitare l’inoltro obbligatorio del rapporto, con relativa prova della contestazione e della notificazione, al Prefetto territorialmente competente, come disposto dalla L. n. 689 del 24/11/1981.
Nel caso in cui il soggetto obbligato non effettui il pagamento entro il termine stabilito, la Dirigente Scolastica procede all’invio del verbale al Prefetto per la conseguente ingiunzione.
Art. 8 – SANZIONI
Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
L’infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall’art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art, 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va da un minimo di € 27,50 a un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
Il Preposto applicherà di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva graduerà la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima;
Ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).
Al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
I dipendenti e gli alunni dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.
Art. 9 – RAPPORTI CON LA PREFETTURA
La materia in oggetto è sottoposta alla costante vigilanza della Prefettura di Treviso, che annualmente richiede alle diverse amministrazioni i dati relativi alle infrazioni contestate: a tal fine si provvederà a inviare annualmente, previa richiesta della Prefettura, il rapporto sul numero delle contestazioni effettuate nell’ambito dell’Istituto.
Art. 10 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento, formalizzato con atto deliberativo, sarà affisso all’albo pretorio dell’Istituto presente sul sito della scuola e nella sezione regolamenti del sito stesso, in modo che tutti possano prenderne visione.
Art.11 – VALIDITÀ E REVISIONE
Il presente regolamento entra in vigore dall’anno scolastico 2023/2024, a partire dal 07/06/2024.
Il Consiglio di Istituto procede tempestivamente alla revisione del regolamento ogni qualvolta ciò si renda necessario per adeguarlo all’evoluzione della normativa “anti-fumo”.
Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI
Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano le strutture dell’Istituto, sono tenuti al rispetto di questo regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti disciplinanti la materia.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
ALLEGATI:
- Verbale
- Comunicazione ai genitori
- Rapporto al Prefetto
- Registro infrazioni
Autori
Personale scolastico
Dirigente ScolasticoAllegati
Ulteriori informazioni
- Art. 32 della Costituzione italiana;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 “divieto di fumare in determinati locali pubblici”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 “interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo”; Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 (tutela della salute dei non fumatori);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 “attuazione dell’art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori”;
- Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l’accertamento delle infrazioni e modulistica);Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute “indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori”;
- Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 “le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall’art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %";
- Legge 18 marzo 2008, n. 75 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003”;
- D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 “Tutela della salute nelle scuole”
- Comma 1 - il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- Comma 2 – è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie…;
- Comma 3 – chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all’art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni;
- Comma 4 – i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all’entrata del Bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell’attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall’utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;
- Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all’art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128).
