A tutti gli studenti del corso diurno
Ai loro genitori
A tutti i docenti
e p.c. Alla DSGA
al personale ATA
Oggetto: computo delle assenze e validità dell’anno scolastico
Si ricorda a tutti gli alunni ed alle loro famiglie che ai fini della validità dell’anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascun alunno è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (DPR 122/2009).
Considerato il monte ore annuale delle lezioni per ciascuna classe, il limite massimo di ore di assenza consentito, ai fini della validità dell’anno scolastico 2025-2026, è fissato come viene specificato di seguito:
| CLASSI | MONTE ORE ANNUALE di riferimento | 25% DEL MONTE ORE: limite massimo di ore di assenza consentito |
| Classi Prime | 1122 | 281 |
| Classi Seconde | 1122 | 281 |
| Classi Terze | 1155 | 289 |
| Classi Quarte | 1155 | 289 |
| Classi Quinte | 1155 | 289 |
I docenti coordinatori sono tenuti a monitorare la situazione della propria classe riguardo alle assenze e a segnalare alla Presidenza dell’istituto situazioni di particolare criticità. L’istituto, a sua volta, contatterà gli studenti e le famiglie.
L’articolo 14, comma 7, del Regolamento (DPR 122/09) prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.
Le deroghe previste per il Corso diurno nel nostro Istituto sono le seguenti:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e / o cure programmate,
- donazioni di sangue,
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n.516 / 1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n.101 / 1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
Si ricorda che ai fini del computo totale delle ore di partecipazione alle attività scolastiche si tiene conto anche delle entrate posticipate e delle uscite anticipate.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.
La Dirigente Scolastica
Sandra Messina

Personale scolastico