Descrizione
Descrizione
Art. 1 – Principi e finalità
- Il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. È coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto ed è stato redatto in base a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dalle seguenti fonti normative:
- D.P.R. n.249 del 24/06/1998 e successiva integrazione con D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 (G.U. n.293 del 18/12/07 – testo in vigore dal 02/11/2008) e D.P.R. n.134 del 08/08/25 – Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
- L. n.241 del 07/08/1990 (G.U. n.192 del 18 agosto 1990) – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- L. n.15 del 11/02/2005, n. 15 (G.U. n. 42 del 21/02/2005) – Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n.241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa.
- D.L. n.196 del 30/06/2003 (G.U. n. 174 del 29/07/2003) – Codice in materia di protezione dei dati personali.
- D.P.R. n.135 del 08/08/25 (modifica il decreto del 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione).
- L. n.150 del 01/10/2024 – Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.
- L. n.159 del 13/11/2023 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (cd. Decreto Caivano) e Circolare MIM n. 9881 del 15 febbraio 2024 sull’obbligo di istruzione.
- C.M. n.3392 del 16/06/2025 – Disposizioni in merito all’uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione.
- L. n.70 del 17/05/2024 – Disposizioni e delega al governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo.
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L’infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale della studentessa/dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
- I provvedimenti che prevedono delle ripercussioni sul voto di comportamento sono prerogativa del Consiglio di Classe che, in sede di scrutinio (intermedio e finale), attribuisce il voto di comportamento secondo i criteri di valutazione del comportamento definiti nel PTOF con particolare attenzione alla gravità e/o alla recidività di eventuali mancanze.La valutazione del comportamento con voto pari a 6 decimi prevede la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva e l’assegnazione alle studentesse e agli studenti di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; l’elaborato è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all’art. 4, comma 6, del DPR 22 giugno 2009, n. 122. La mancata presentazione dell’elaborato o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all’anno scolastico successivo o all’esame finale del ciclo di studi.
L’elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale verterà su una delle seguenti tematiche:
A) PROGETTO DI VOLONTARIATO-Proposta di progetto di volontariato, come organizzare raccolte alimentari o attività di supporto per persone anziane, riflettendo sull’importanza dell’impegno civico e della solidarietà.
B) ANALISI DI UN CASO DI CRONACA -Analisi di un episodio di cronaca legato a comportamenti antisociali o illegali, con riflessione sulle dinamiche sociali coinvolte e sulle possibili soluzioni per prevenire tali situazioni.
C) PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO SCOLASTICO -Individuazione di un aspetto della vita scolastica suscettibile di miglioramento, come la gestione dei rifiuti o la promozione di attività inclusive (elaborare piano d’azione dettagliato e sostenibile).
D) RICERCA SULLA COSTITUZIONE ITALIANA-Approfondimento su specifici articoli della Costituzione, con particolare attenzione a diritti e doveri dei cittadini (collegare tali principi a situazioni concrete vissute o osservate dalla studentessa/dallo studente).
L’elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi comporta: nello scrutinio periodico il coinvolgimento della studentessa/ dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato, sensi dell’art. 7, co. 2-bis e co. 3, DPR 122/2009 e modifiche del DPR 135/2025 e D.Lgs 62/2017, L. 150 del 01/10/2024, art. 1, comma 5, punto 2; nello scrutinio finale comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo di studi, sensi dell’art. 7, co. 2 e co. 3, DPR 122/2009 e modifiche del DPR 135/2025 e D.Lgs 62/2017, L. 150 del 01/10/2024, art. 1, comma 5, punto 1.
La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata e verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale ai sensi dell’art. 7, comma 3 del DPR 122/2009 e modifiche del DPR 135/2025.In caso di reiterazione di un comportamento con rilevanza disciplinare, il verbale di scrutinio dovrà contenere tutti gli elementi relativi alla reiterazione del comportamento grave della studentessa/ dello studente dopo l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, in particolare la non acquisizione del senso di responsabilità e il non ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. - Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalle lezioni sino a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di classe; quelli che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai quindici giorni e quelli che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di maturità conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
- Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe. Nei periodi di allontanamento fino a 2 giorni il Consiglio di Classe delibera attività di approfondimento da svolgersi presso l’istituto scolastico finalizzata alla riflessione, sui comportamenti e sulle loro conseguenze.
Nel periodo di allontanamento della studentessa/dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all’orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento. Tali attività si svolgono presso le strutture ospitanti individuate dall’Ufficio Scolastico Regionale, con le quali l’istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l’obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di Classe ai fini dell’attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell’orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell’anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.
Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte della studentessa/dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell’orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.
Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
L’allontanamento della studentessa/dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Maturità conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.
Le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento dalle lezioni per periodi superiori ai 15 giorni o l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Maturità o, nei casi meno gravi, l’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico, possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.
Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. - Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono irrogate dalla Commissione di esame e sono applicabili anche alle/ai candidate/i esterni.
Art. 2 – Doveri delle studentesse degli studenti
- Le studentesse e gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- Le studentesse e gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
- Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri le studentesse e gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art.1 (DPR 249/1998 e modifiche del DPR 134/2025).
- Le studentesse e gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di Istituto.
- Le studentesse e gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Le studentesse e gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 3 – Disposizioni disciplinari
Le seguenti tabelle classificano le mancanze e stabiliscono le relative sanzioni come definite dall’art.1 comma 5 del presente regolamento.
Le mancanze lievi e/o gravi e/o gravissime che prevedono richiami verbali e/o scritti sono sanzionate, dopo aver sentito le ragioni della studentessa/dello studente, dal docente che le rileva con richiamo verbale o scritto. Il richiamo scritto viene riportato sul Registro Elettronico con presa visione da parte della famiglia.
Le sanzioni da 1 a 15 giorni devono essere adottate dal C. di C. nella composizione allargata a tutte le componenti.
Il C. di C. è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l’adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l’astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell’allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
I provvedimenti che prevedono la sospensione dalle lezioni oltre i 15 gg o la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, con conseguente eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all’Esame di Maturità, vengono assunti dal Consiglio d’Istituto.
L’ adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l’astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell’allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all’autorità giudiziaria in base al diritto vigente.
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MANCANZE LIEVI |
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Descrizione infrazione |
Sanzione |
Competenza a comminare la sanzione |
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1^ Infrazione |
Con Recidiva |
1^ Infrazione |
Con Recidiva |
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1 |
Presentarsi alla prima ora di lezione in ritardo |
Richiamo verbale e registrazione sul Registro elettronico dell’orario di ingresso da giustificare |
Richiamo scritto con nota generica visibile alla famiglia, che deve prenderne visione; comunicazione al Coordinatore di classe che segnala al Dirigente Scolastico casi di ripetute entrate/uscite fuori orario, giustificazioni generiche, o incongrue ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Istituto |
Docente |
Docente e Coordinatore |
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2 |
Presentarsi alle lezioni con abbigliamento non adeguato al contesto scolastico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: capi di abbigliamento balneari o troppo succinti) |
Richiamo verbale e nota generica visibile alla famiglia |
Richiamo e nota generica visibile alla famiglia e invio mail alla famiglia da parte del coordinatore |
Docente |
Docente e coordinatore |
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3 |
Disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione |
Richiamo scritto con nota generica visibile alla famiglia |
Richiamo scritto con nota disciplinare visibile alla famiglia e comunicazione al Coordinatore di classe. Ripercussioni sul voto di comportamento. |
Docente |
Docente e Coordinatore |
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4 |
Tenere comportamenti non corretti in classe, al cambio dell’ora e negli spostamenti interni, tra sedi, durante il tragitto da e per la palestra, durante l’intervallo, durante le uscite e i viaggi di istruzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spingere i compagni, urlare, correre, uscire dall’aula o dalla fila, rientrare in ritardo al cambio dell’ora e/o dopo l’intervallo). |
Richiamo scritto con nota generica visibile alla famiglia |
Richiamo scritto con nota disciplinare visibile alla famiglia e comunicazione al Coordinatore di classe. Ripercussioni sul voto di comportamento. |
Docente |
Docente e Coordinatore |
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5 |
Provocare disordine e sporcizia nei locali e nelle aree interne ed esterne, ivi compresa l’incuria nella differenziazione dei rifiuti. |
Richiamo verbale e nota generica visibile alla famiglia richiesta di ripristino/riordino |
Richiamo scritto con nota disciplinare visibile alla famiglia e comunicazione al Coordinatore di classe. Ripercussioni sul voto di comportamento. |
Docente |
Docente e Coordinatore |
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6 |
Presentarsi alle lezioni sprovvisti di materiale didattico necessario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: libri di testo, strumenti e supporti per le materie di indirizzo). |
Richiamo verbale e nota generica visibile alla famiglia |
Dopo 3 note generiche richiamo scritto con nota disciplinare visibile alla famiglia Ripercussioni sul voto di comportamento.
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Docente |
Docente e Coordinatore |
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Descrizione infrazione |
Sanzione |
Competenza a comminare la sanzione |
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1^ Infrazione |
Con Recidiva |
1^ Infrazione |
Con Recidiva |
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7 |
Consumare bevande e cibo durante le lezioni all’interno delle classi e nei laboratori |
Richiamo verbale e nota generica visibile alla famiglia
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Dopo 3 note generiche richiamo scritto con nota disciplinare visibile alla famiglia Ripercussioni sul voto di comportamento. |
Docente |
Docente e Coordinatore |
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8 |
Utilizzare strumenti di Intelligenza Artificiale per produrre materiali scolastici senza dichiararlo all’insegnante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: preparare temi e relazioni senza esplicitare l’uso dell’IA; realizzare una mappa concettuale generata da un’app di IA e presentarla come materiale personale senza citare la fonte; consegnare un elaborato grafico realizzato con un generatore di immagini senza avvisare il docente) |
Richiamo scritto con nota generica visibile alla famiglia |
Richiamo scritto con nota disciplinare visibile alla famiglia e comunicazione al Coordinatore di classe. Ripercussioni sul voto di comportamento. |
Docente |
Docente e Coordinatore |
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MANCANZE GRAVI |
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Descrizione infrazione |
Sanzione |
Competenza a comminare la sanzione |
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1^ Infrazione |
Con Recidiva |
1^ Infrazione |
Con Recidiva |
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9 |
Adottare un comportamento non corretto durante le verifiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: copiare, suggerire) |
Richiamo scritto con nota disciplinare visibile alla famiglia. Ripercussioni sul voto di comportamento. |
Richiamo scritto con nota disciplinare e convocazione della famiglia. Ripercussioni sul voto di comportamento
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Docente |
Docente e Coordinatore C. di C. |
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10 |
Utilizzare il telefono cellulare e/o dispositivi elettronici collegati ad internet nel tempo scuola (a titolo esemplificativo e non esaustivo: durante le lezioni, l’intervallo, gli spostamenti, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione). |
Richiamo verbale ed invito a spegnere il dispositivo e a riporlo in modo da renderlo inaccessibile, nota generica visibile alla famiglia. Ripercussioni sul voto di comportamento. |
Nota disciplinare visibile alla famiglia, invito a spegnere il dispositivo e a riporlo in modo da renderlo inaccessibile, Convocazione della famiglia da parte del Docente coordinatore, Ripercussioni sul voto di comportamento. |
Docente |
Docente Coordinatore C.di C. |
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Descrizione infrazione |
Sanzione |
Competenza a comminare la sanzione |
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11 |
Fumare nei locali e nelle pertinenze dell’Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola, compreso il tragitto da e per la palestra, durante le uscite scolastiche e i viaggi di istruzione. |
Nota disciplinare visibile alla famiglia, ammonimento scritto del DS, sanzione amministrativa, Ripercussioni sul voto di comportamento. |
Docente Coordinatore DS C.di C. |
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1^ Infrazione |
Con Recidiva |
1^ Infrazione |
Con Recidiva |
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12 |
Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni |
Nota disciplinare visibile alla famiglia, segnalazione al Coordinatore e Convocazione della famiglia. Ripercussioni sul voto di comportamento. |
Nota disciplinare visibile alla famiglia, segnalazione al Coordinatore e Convocazione della famiglia dal Dirigente. Sospensione fino a 15 gg. |
Docente Coordinatore |
Docente Coordinatore C.di C. |
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13 |
Imbrattare e/o danneggiare le pareti dei locali dell’Istituto in qualsiasi modo |
Nota disciplinare visibile alla famiglia, segnalazione al Coordinatore e convocazione dello studente dal Dirigente. Ripristino del danno causato/risarcimento del danno. Ripercussioni sul voto di comportamento. |
Nota disciplinare visibile alla famiglia, segnalazione al Coordinatore e Convocazione della famiglia dal Dirigente. Ripristino del danno causato/risarcimento del danno. Sospensione fino a 15 gg. |
Docente Coordinatore DS C.di C. |
Docente Coordinatore DS C.di C. |
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14 |
Rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale presente nella Scuola per dolo o negligenza |
Nota disciplinare visibile alla famiglia, segnalazione al Coordinatore e convocazione dello studente e della famiglia dal Dirigente. Ripristino del danno causato/risarcimento del danno. Sospensione fino a 5 gg. |
Nota disciplinare visibile alla famiglia, segnalazione al Coordinatore e Convocazione della famiglia dal Dirigente. Ripristino del danno causato/risarcimento del danno. Sospensione fino a 15 gg. |
Docente Coordinatore DS C.di C. |
DS C. di C. |
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15 |
Effettuare assenze e ritardi ingiustificati, falsificare giustificazioni; uscire dall’Istituto o assentarsi dalle lezioni senza regolare autorizzazione; favorire l’ingresso di estranei |
Nota disciplinare visibile alla famiglia e segnalazione al Coordinatore. Sospensione fino a 5 gg. |
Nota disciplinare visibile alla famiglia, segnalazione al Coordinatore e Convocazione della famiglia. Sospensione fino a 15 gg. |
Docente Coordinatore C.di C. |
Docente Coordinatore C.di C.
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Descrizione infrazione |
Sanzione |
Competenza a comminare la sanzione |
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1^ Infrazione |
Con Recidiva |
1^ Infrazione |
Con Recidiva |
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16 |
Non informare il Dirigente Scolastico o, in alternativa, un suo Collaboratore, o un docente dell’accadimento di uno dei fatti configurati come mancanze gravissime e, qualora a conoscenza, dei responsabili degli stessi |
Nota disciplinare visibile alla famiglia, segnalazione al coordinatore e convocazione dello studente dal Dirigente. Sospensione fino a 2 gg e delibera del C. di C. di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. |
Ammonizione scritta del Dirigente e convocazione della famiglia. Sospensione fino ad un massimo di 15 giorni in base alla durata e alla gravità delle mancanze |
Docente Coordinatore DS C.di C. |
DS C.di C.
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17 |
Comportamento esterno lesivo all’immagine dell’istituto (con aggravante se attraverso l’utilizzo di social network, blog, web)* |
Nota disciplinare visibile alla famiglia, segnalazione al coordinatore e convocazione dello studente dal Dirigente. Sospensione fino a 2 gg e delibera del C. di C. di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. |
Ammonizione scritta del Dirigente e convocazione della famiglia. Sospensione fino ad un massimo di 15 giorni in base alla durata e alla gravità delle mancanze |
Docente Coordinatore DS C.di C. |
DS C.di C.
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MANCANZE GRAVISSIME |
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Descrizione infrazione |
Sanzione |
Competenza a comminare la sanzione |
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1^ Infrazione |
Con Recidiva |
1^ Infrazione |
Con Recidiva |
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18 |
Introdurre all’interno dell’Istituto materiali o oggetti pericolosi atti ad offendere* |
Nota disciplinare e convocazione della famiglia. Sospensione commisurata in base alla gravità del fatto fino a 5 gg. |
Nota disciplinare e convocazione della famiglia. Sospensione fino a 15 gg. |
Docente Coordinatore C. di C. |
C. di C.
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Descrizione infrazione |
SANZIONE |
COMPETENZA A COMMINARE LA SANZIONE |
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19 |
Utilizzare all’interno dell’Istituto materiali o oggetti pericolosi atti ad offendere* |
Sospensione oltre 15 giorni e/o Sospensione commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all’Esame di Maturità. |
C. di C. |
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Descrizione infrazione |
SANZIONE |
COMPETENZA A COMMINARE LA SANZIONE |
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1^ Infrazione |
Con Recidiva |
1^ Infrazione |
Con Recidiva |
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20 |
Inserire dati personali o sensibili di studenti o personale in strumenti di Intelligenza Artificiale non autorizzati* |
Nota disciplinare e convocazione della famiglia. Sospensione commisurata in base alla gravità del fatto fino a 5 gg. |
Nota disciplinare e convocazione della famiglia. Sospensione fino a 15 gg. |
Docente Coordinatore C. di C. |
DS C. di C. |
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21 |
Insultare, umiliare e/o compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone con disabilità o se le offese si configurano come razziste e/o rivolte alle differenze di genere e/o all’orientamento sessuale*. |
Nota disciplinare visibile alla famiglia, segnalazione al coordinatore e convocazione dello studente dal Dirigente. Sospensione fino a 15 gg. |
Sospensione commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all’Esame di Maturità. |
Docente Coordinatore DS C. di C. |
C. di I.
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22 |
Sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell’istituzione scolastica; falsificare documenti ufficiali dell’istituto* |
Nota disciplinare visibile alla famiglia, segnalazione al coordinatore e convocazione dello studente dal Dirigente. Sospensione fino a 15 gg. |
Sospensione commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all’Esame di Maturità. |
Docente Coordinatore DS C. di C. |
C. di I.
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23 |
Compiere atti di vandalismo su cose* |
Nota disciplinare visibile alla famiglia, segnalazione al coordinatore e convocazione dello studente dal Dirigente. Sospensione fino a 15 gg. Ripristino del danno causato/risarcimento del danno. |
Sospensione commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all’Esame di Maturità. Ripristino del danno causato/risarcimento del danno. |
Docente Coordinatore DS C. di C. |
C. di I.
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24 |
Non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell’altrui sicurezza* |
Nota disciplinare visibile alla famiglia, segnalazione al coordinatore e convocazione dello studente dal Dirigente. Sospensione fino a 15 gg. |
Sospensione commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all’Esame di Maturità. |
Docente Coordinatore DS C. di C. |
C. di I.
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Descrizione infrazione |
SANZIONE |
COMPETENZA A COMMINARE LA SANZIONE |
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1^ Infrazione |
Con Recidiva |
1^ Infrazione |
Con Recidiva |
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25 |
Fare uso e spacciare sostanze stupefacenti e/o alcolici all’interno dell’Istituto o negli spazi adiacenti* |
Nota disciplinare visibile alla famiglia, segnalazione al coordinatore e convocazione dello studente dal Dirigente. Sospensione fino a 15 gg. |
Sospensione commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all’Esame di Maturità. Segnalazione alle autorità competenti* |
Docente Coordinatore DS C. di C. |
C. di I. |
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Descrizione infrazione |
SANZIONE |
COMPETENZA A COMMINARE LA SANZIONE |
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26 |
Utilizzare strumenti di Intelligenza Artificiale per generare o diffondere contenuti falsi, offensivi o diffamatori riguardanti compagni, docenti o personale scolastico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: creare immagini deepfake di compagni o insegnanti; simulare conversazioni o audio falsi attribuendo dichiarazioni non vere; usare modelli di IA per diffondere contenuti denigratori sui social a partire da dati scolastici).* |
Nota disciplinare sul Registro Elettronico; convocazione della famiglia e convocazione delle parti coinvolte da parte del DS o suo delegato; eventuale segnalazione alle autorità competenti; Sospensione oltre 15 giorni e/o fino al termine delle lezioni. Eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all’Esame di Maturità. |
C. di I. |
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ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO con lo scopo intenzionale e reiterato (o diffuso sul web*) di: – presa in giro, messa in ridicolo, umiliazione e/o scherno, nei confronti di uno o più compagni; – ripetute offese e ingiurie nei confronti di compagni e/o docenti, attraverso un linguaggio volgare e/o minaccioso; – comportamento scorretto e/o gravemente irrispettoso nei confronti di compagni e/o docenti, con danneggiamenti a beni altrui; – spintoni, schiaffi, pugni, percosse, violenze fisiche e/o altri atti nocivi, a danno della vittima o delle vittime. (*Rientrano qui i casi di cyberbullismo: flaming, harassment, cyberstalking, denigrazione, outing, impersonificazione, esclusione, sexting,sextortion, revenge porn, induzione/istigazione ad agire con sé e/o gli altri)* |
Nota disciplinare sul Registro Elettronico; convocazione della famiglia e convocazione delle parti coinvolte da parte del DS o suo delegato; eventuale segnalazione alle autorità competenti; Sospensione oltre 15 giorni e/o fino al termine delle lezioni. Eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all’Esame di Maturità. |
Docente DS/delegato Referente cyberbullismo CDC e, a seconda dei casi, eventuale rappresentante dei genitori /Polizia Municipale/Polizia Postale/Polizia di Stato/Procura C. di I. |
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Commettere atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti* |
Sospensione oltre 15 giorni e/o Sospensione commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all’Esame di Maturità. Segnalazione alle autorità competenti* |
C. di I. |
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*Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all’autorità giudiziaria in base al diritto vigente.
Art. 4 –Procedura Sanzionatoria: comunicazione, avvio procedimento e contestazione di addebito.
Assunzione del provvedimento disciplinare
Nei casi previsti nella tabella delle Disposizioni Disciplinari la comunicazione di avvio di procedimento, è data attraverso il registro elettronico. Per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica, lo studente/gli studenti coinvolti hanno diritto di essere ascoltati dal D.S., dal delegato del D.S. e/o dal/dai coordinatori di classe con redazione di verbale da parte di persona, diversa dalle precedenti, incaricata dal D.S. Dell’apertura del procedimento deve essere data comunicazione scritta alle famiglie, anche delle studentesse e degli studenti da considerarsi parti lese, in cui si contestano gli addebiti e si fissa la data del contraddittorio. Avvenuto il contraddittorio il D.S. potrà procedere con: 1. l’archiviazione del procedimento qualora non si siano ravvisati elementi per procedere. 2. rinvio degli atti all’organo collegiale competente, in tutte le sue componenti, dove previsto dal tipo di sanzione. In tutti e due i casi sarà data comunicazione scritta agli interessati da parte del D.S. Nel caso nr. 2, la delibera dell’organo collegiale, che viene convocato nel termine di 10 giorni dal contraddittorio, deve riportare: 1. la sanzione comminata, la decorrenza e la sua durata; 2. eventuali sanzioni accessorie; 3. la motivazione del provvedimento, esplicitando, le ragioni per cui non siano esperibili interventi per un responsabile reinserimento nella comunità scolastica. Del provvedimento così adottato deve essere data alla famiglia comunicazione scritta, contenente, oltre i punti precedenti, anche i termini e l’organo da adire nel caso di impugnazione.
Art. 5
I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.
Art. 6
Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all’anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell’anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d’anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l’alunna/o si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
Art. 7
Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola una studentessa/uno studente proveniente da altro istituto e quest’ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall’Istituto di provenienza.
Art. 8 – Impugnazioni
Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.
Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.
Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola.
L’Organo di Garanzia si pronuncia entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.
Art. 9 – Conversione sanzioni
In casi particolari, in base al parere del Consiglio di classe e dell’Organo collegiale, si valuterà la possibilità di convertire la sanzione in un servizio ritenuto educativamente opportuno, compiendo un percorso adatto, in osservanza dell’art.4 del DPR 24-06-98 e successive modifiche, offrendo alle studentesse e agli studenti la possibilità di convertire le sanzioni in attività che hanno lo scopo di contribuire non solo al recupero della mancanza commessa, ma anche e soprattutto, al processo di crescita per acquisizione del senso di responsabilità e della consapevolezza delle proprie capacità.
Art. 10
L’Organo di garanzia è composto da: il D.S. che lo presiede, due docenti, uno nominato dal C. di I. e uno eletto dal Collegio Docenti; due studentesse/studenti, uno eletto dagli studenti e uno nominato dal C. di I.; da due rappresentanti dei genitori, uno eletto dai genitori e uno nominato dal C. di I.
Resta in carica per tre anni scolastici, viene comunque rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio d’Istituto
Sono da ritenersi membri supplenti delle componenti elette dagli studenti, dai genitori e dal Collegio Docenti coloro i quali abbiano riportato il maggior numero di voti dopo i designati; in ogni caso di nomina da parte del C. di I., questi procede anche alla designazione dei supplenti nello stesso numero.
In prima convocazione, le sedute sono valide con la presenza di tutti i componenti; in seconda convocazione con la presenza dei due terzi dei componenti.
Nel caso di impedimenti giustificati e/o conflitto di interessi subentra il membro supplente. Le delibere sono adottate con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l’astensione.
L’organo di garanzia si pronuncia entro 15 giorni.
L’accoglimento del ricorso determina l’immediata decadenza della sanzione.
L’organo si pronuncia anche, su richiesta scritta delle studentesse e degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano in merito all’applicazione del presente regolamento.
Le competenze dell’Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall’art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall’art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.
Art. 11
Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” può ricorrere all’Organo di Garanzia istituito presso l’Ufficio scolastico regionale.
Avverso le decisioni assunte dall’Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, presso il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l’Organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale e renderà il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni.
Art. 12 – Disposizioni Finali
- Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data della sua adozione da parte del Consiglio d’Istituto.
- Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito web dell’Istituto e affissa all’albo.
