Descrizione
Prot. 1641 del 07.05.2020
Art. 1
È del Liceo Artistico Statale di Treviso il diritto di autore sulle opere dell’ingegno prodotte da studenti ed insegnanti nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali, così come previsto dall’art. 36 del Decreto n.129 del 28.08.2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”.
Art. 2
Spetta al Consiglio di Istituto deliberare in ordine alla utilizzazione economica delle opere dell’ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari e non curriculari.
Art. 3
Spetta al Consiglio di Istituto deliberare con apposito Regolamento i criteri ed i limiti in ordine alla utilizzazione economica delle opere di ingegno ed alla alienazione da parte del Dirigente delle stesse in favore di terzi.
Art. 4
L’utilizzazione a fini economici delle opere dell’ingegno prodotte nel corso di attività curricolari e non curriculari può essere intrapreso autonomamente dai coautori, qualora il Consiglio di Istituto non abbia intrapreso le iniziative in tal senso nel termine di novanta giorni dall’invito rivolto dagli autori dell’opera, ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.M. 129/2018 all’istituzioni scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera. La parte restante compete all’autore o ai coautori.
Art. 5
Il Liceo Artistico Statale di Treviso ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente le opere di ingegno come individuate negli articoli che precedono in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati dalla legge n. 633 del 22.04.1941 e ss.mm.ii.
Art. 6
Salvo diverso accordo, il Liceo Artistico Statale di Treviso, come datore di lavoro, è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera creata dall’insegnante nell’esercizio delle attività curriculari.
Art. 7
Il diritto esclusivo sulle opere di cui agli articoli precedenti ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta ed indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Art. 8
Non è considerata utilizzazione a termini del presente Regolamento, l’esposizione anche pubblica e la riproduzione dell’opera entro l’ambito scolastico ordinario, purché non effettuata a scopo di lucro.
Art. 9
Non è considerata utilizzazione a termini del presente Regolamento, la esposizione e riproduzione pubblica dell’opera nell’ambito di centri sociali o istituti di assistenza, associazioni di volontariato riconosciute, purché destinata a soci, assistiti ed invitati e sempreché non venga effettuata a scopi di lucro. In tal senso sarà dovuto in favore del Liceo Artistico un compenso, da stabilirsi dal Consiglio di Istituto, per le spese relative al trasporto dell’opera.
Art. 10
Ai fini della applicazione degli artt. 8 e 9, occorre che:
- i soggetti ivi indicati siano enti del Terzo settore così come individuati dall’art. 4 del D.Lgs. 117 del 03.07.2017 e ss.mm.ii. e iscritti all’apposito registro di cui all’art.11 del D.Lgs 117/2017;
- la indicazione nei tempi e termini congrui della sede e dei motivi della esposizione dell’opera;
- la qualità dei visitatori e fruitori della esposizione;
- la verifica che la manifestazione avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non possa derivarne alcun vantaggio economico da parte del richiedente.
Art. 11
Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio od in circolazione o comunque a disposizione pubblica, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa.
Non costituisce esercizio del diritto di cui al presente articolo la consegna gratuita di esemplari dell’opera effettuata o consentita dal Consiglio di Istituto a fini promozionali ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.
Art. 12
Le opere di ingegno prodotte in corso di attività curriculari e non, non possono non essere, una volta ultimate o considerate tali dal coautore, subire qualsivoglia modificazione ad opera dello stesso o di altri.
Art. 13
Le opere di ingegno di cui al presente Regolamento non possono essere oggetto di noleggio o prestito anche senza previsione di un beneficio economico in quanto opere di arte applicata.
Art. 14
E’ riconosciuto ai coautori ed al Liceo artistico la partecipazione paritaria ai proventi della utilizzazione economica delle opere di ingegno ai sensi dell’art. 36 del D.M. 129/2018
Art. 15
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri. Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti
Art. 16
E’ sempre degli autori il diritto morale alla paternità delle opere dell’ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali, nei limiti della sezione seconda del Capo Terzo del Titolo primo della legge n. 633 del 22.04.1941 e ss.mm.ii.
Art. 17
Nel caso in cui la utilizzazione dell’opera di ingegno preveda la riproduzione della biografia e/o della foto dell’autore, affinché possa farsene riproduzione, occorre che venga prestato assenso dell’autore stesso con apposita dichiarazione liberatoria al trattamento dei dati ai sensi del Reg.UE 2016/679 se i soggetti sono minori di anni 18 firmata da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà.
Art. 18
A tutti gli adempimenti necessari prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto di autore del Liceo Artistico Statale di Treviso, provvede il Dirigente dello stesso, osservate, quando occorre le norme disciplinanti la competenza del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale.
Art.19 – Disposizioni Finali
Il presente regolamento potrà essere modificato/integrato dal Consiglio d’Istituto.
Il presente regolamento ha validità dalla data di pubblicazione fino a revoca dello stesso.
Ulteriori informazioni
Protocollo: 1641 del 07-05-2020
